Importi di pensioni e indennità per l'anno 2021

01-02-2021
Si rende noto che con Circolare INPS n. 148 del 18 dicembre 2020 - Rinnovo pensioni 2021 - sono stati resi noti gli importi delle prestazioni a carattere assistenziale a favore dei ciechi civili, degli invalidi civili e dei sordi per l’anno 2021. Gli importi delle prestazioni a favore dei ciechi civili categoria INVCIV (pensioni e indennità) risultano i seguenti:

Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione: Euro 16.982,49;

Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni ricoverati gratuitamente a carico del SSN, e i ciechi parziali ventesimisti minorenni e maggiorenni: Euro 287,09;

Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni non ricoverati: Euro 310,48;

Limite di reddito personale annuo per gli ipovedenti gravi (decimisti) con solo assegno a vita a esaurimento: Euro 8.164,73;

Assegno a vita a esaurimento: Euro 213,08;

Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti: Euro 938,35;

Indennità speciale per ciechi parziali: Euro 213,79.

Si ricorda che le indennità speciale e di accompagnamento sono indipendenti dai redditi. I titolari di prestazioni INVCIV in attesa di revisione conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura; pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordi, per le quali nell’anno 2021, risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è comunque impostato anche per le mensilità successive alla data di scadenza della revisione, senza che la Commissione sanitaria abbia ancora provveduto alla convocazione a visita. I neomaggiorenni titolari di indennità di accompagnamento e di comunicazione non sono sottoposti a nuova visita al compimento del 18esimo anno di età; le relative pensioni INVCIV verranno concesse in automatico, previa presentazione della dichiarazione reddituale AP70 da parte del soggetto cieco totale o invalido civile al 100 per cento, al compimento della sua maggiore età, per la verifica dei limiti reddituali. Inoltre, i pagamenti dei trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento, le rendite vitalizie dell’INAIL vengono effettuati il primo giorno bancabile di ciascun mese o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento, fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale l’erogazione viene eseguita il secondo giorno bancabile. Il testo della circolare INPS, completo di Tabella Rinnovo pensioni 2021, è consultabile sul sito www.inps.it.